L’INPS, con la Circolare n°7 del 24/01/2023, ha chiarito che le soglie retributive (imponibile previdenziale), individuate dalla norma come massimali mensili, incidono sulla determinazione della sua entità.
Estratto
Si legge: “Laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 2.693€ al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.693€ lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio”.
Approfondimenti
Lo sgravio, che quindi comporterà un aumento dello stipendio, sarà riconosciuto per i periodi di paga che vanno dal 01/01/2023 al 31/12/2023, per tutti i contratti di lavoro subordinato (ad eccezione dei lavoratori domestici) ma con differenze legate alla retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità.
Per tutti coloro che percepiscono una retribuzione lorda annua inferiore o uguale a 25.000,00€ (oltre 15 milioni le persone interessate in Italia) la riduzione del cuneo fiscale sarà del 3%. Invece per coloro che percepiscono una retribuzione lorda annua tra i 25.000,00€ ed i 35.000,00€ la riduzione sarà del 2%.
Tale esonero passa rispettivamente al 6% ed al 7% dal 01/07/2023 al 31/12/2023.
Conclusioni e grafico riassuntivo
Cosa succederà dal 31/12/2023? E’ Chiaro a tutti che negli incontri col Governo, il sindacato confederale e la CISL, in modo particolare, ha chiesto di rendere strutturale e definitiva tale scelta.